Consiglio di Stato: respinto il ricorso di due operatori esteri sul regime fiscale del gioco online
Il Consiglio di Stato ha posto un nuovo punto fermo nella lunga querelle tra lo Stato italiano e gli operatori esteri del settore del gioco e delle scommesse a distanza. Con una decisione depositata dopo l’udienza del 25 settembre 2025, i giudici di Palazzo Spada hanno dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione presentato da due società straniere contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’impugnazione mirava a ottenere la revisione della sentenza n. 1498 del 2024, con cui la Settima Sezione aveva escluso l’interesse a ricorrere delle due società in merito agli atti di regolarizzazione fiscale emanati nel 2015 da ADM. Tali provvedimenti facevano parte del processo di allineamento normativo e tributario volto a riportare sotto controllo statale le attività degli operatori privi di concessione.
Le ragioni delle società ricorrenti
I due operatori esteri avevano sostenuto di non potersi considerare né concessionari di Stato né soggetti completamente irregolari. Secondo la loro tesi, la giurisprudenza europea – in particolare le celebri sentenze Gambelli, Placanica, Costa e Cifone e Laezza – avrebbe riconosciuto una sorta di legittimazione autonoma all’esercizio delle attività di gioco online in Italia, senza necessità di aderire al regime fiscale straordinario del 2015.
Le società ritenevano dunque che l’esclusione dal procedimento di regolarizzazione avesse consolidato una posizione giuridica particolare, idonea a distinguerle dagli altri operatori. Un’impostazione che, tuttavia, non aveva convinto i giudici amministrativi già nella prima decisione.
La posizione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ribadito che nessuna “posizione peculiare” poteva assimilare gli operatori non concessionari ai titolari di concessione legittima. Eventuali discriminazioni subite in passato, hanno spiegato i giudici, non possono trasformarsi in un regime di privilegio permanente, né giustificare deroghe agli obblighi fiscali e regolatori imposti dallo Stato.
Con la nuova pronuncia, il Collegio ha sottolineato che le doglianze delle società non rientrano tra i casi tassativi di revocazione previsti dalla legge. Per configurare l’errore revocatorio – hanno ricordato i giudici – occorre dimostrare un travisamento percettivo di un fatto documentato, non un presunto errore di diritto. Contestare l’interpretazione di una norma o la valutazione di precedenti giurisprudenziali non costituisce motivo idoneo per riaprire un giudizio ormai definito.
I precedenti europei e la compatibilità del sistema
Nella decisione è stato richiamato anche l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che nel 2022 aveva già ritenuto compatibile con il diritto comunitario il sistema processuale italiano in materia di revocazione. La Corte di Lussemburgo aveva infatti chiarito che il diritto UE non obbliga gli Stati membri a prevedere rimedi specifici per contestare eventuali violazioni da parte delle giurisdizioni di ultima istanza.
Il Consiglio di Stato, richiamandosi a tale orientamento, ha dunque escluso che il ricorso per revocazione potesse essere utilizzato come strumento per riproporre questioni già decise sul piano del merito.
Una decisione di principio
La pronuncia, oltre a sancire l’inammissibilità del ricorso, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite. La scelta riflette, da un lato, la complessità della vicenda giuridica, dall’altro l’intento di chiarire il confine tra rimedi straordinari e ordinari nel contenzioso amministrativo.
In questo modo, il Consiglio di Stato ha ribadito che la revocazione non è una “seconda chance” processuale, ma uno strumento residuale volto esclusivamente a correggere errori materiali o percettivi evidenti. Un messaggio che assume un rilievo particolare nel settore del gioco pubblico, caratterizzato da frequenti tensioni tra diritto nazionale, esigenze regolatorie e giurisprudenza europea.
Le implicazioni per il mercato del gioco online
La decisione si inserisce in un quadro complesso, in cui il tema della fiscalità e della legittimità degli operatori esteri resta centrale. Gli interventi normativi degli ultimi anni hanno cercato di riportare sotto concessione statale tutte le attività di scommesse e casinò online, con l’obiettivo di garantire trasparenza, tutela del consumatore e gettito erariale.
Il rigetto del ricorso conferma la linea dura delle istituzioni italiane nei confronti di chi cerca di mantenere una posizione intermedia tra regolarità e totale irregolarità. Per gli operatori, il messaggio è chiaro: solo l’adesione al sistema concessorio e fiscale nazionale può assicurare una presenza stabile e riconosciuta sul mercato italiano.
Con questa decisione, il Consiglio di Stato ha riaffermato un principio fondamentale: la revocazione non può trasformarsi in uno strumento per contestare scelte di merito già esaminate, neppure quando in gioco vi sono profili di diritto europeo. La vicenda chiude, almeno per il momento, un lungo capitolo di contenziosi avviati dagli operatori esteri, rafforzando il quadro regolatorio del settore del gioco pubblico in Italia.
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