Un tribunale maltese ha rifiutato di riconoscere una sentenza austriaca che ordinava a un operatore di gioco d’azzardo online con licenza dell’Autorità di Gioco di Malta (Malta Gaming Authority, MGA) di rimborsare quasi mezzo milione di euro a un giocatore, una decisione che rafforza il muro legale di Malta contro le richieste transfrontaliere di “recupero fondi dei giocatori”.
Come ha scritto Antonio Ghio, socio dello studio legale maltese Fenech and Fenech Advocates, in un commento giuridico sul caso, la decisione “rappresenta la prima sostanziale approvazione giudiziaria dell’Articolo 56A della Legge sul Gioco (Gaming Act) – il controverso scudo di ordine pubblico di Malta a tutela degli operatori di gioco autorizzati”.
In una sentenza pronunciata il 30 gennaio 2026, la Prima Sezione del Tribunale Civile ha respinto una richiesta volta a far riconoscere come esecutiva a Malta una decisione emessa in Austria.
Il caso ruota attorno al controverso Articolo 56A della Legge sul Gioco, comunemente noto come “Bill 55”, e sulle ristrette circostanze in cui un tribunale maltese può rifiutare il riconoscimento di una sentenza dell’Unione Europea per motivi di ordine pubblico.
L’ordinanza austriaca e la reazione maltese
La controversia originaria è iniziata in Austria. Il tribunale maltese ha osservato che, con una sentenza del 28 gennaio 2022, il Tribunale Distrettuale Civile di Vienna aveva condannato l’operatore a pagare “488.546,47 euro, insieme a un interesse del 4% dal 4 luglio 2019, oltre alle spese legali pari a 16.613,24 euro”.
Il procedimento a Malta era stato avviato secondo le norme del regolamento europeo Bruxelles I rifuso (Brussels I Recast), con il ricorrente che chiedeva al tribunale “di dichiarare che… non sussiste alcun motivo per rifiutare il riconoscimento”, così che la sentenza austriaca potesse “costituire un titolo esecutivo ed eseguibile a Malta”.
L’operatore, Virtual Digital Services Limited, ha sostenuto che il riconoscimento dovesse essere negato perché sarebbe “manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato maltese (ordre public)” ai sensi dell’Articolo 45(1) del regolamento europeo.
Il giudice, Mark Simiana, ha riconosciuto che i tribunali maltesi sono fortemente limitati quando viene chiesto loro di eseguire una sentenza dell’Unione Europea. La decisione sottolinea che il tribunale investito della richiesta “è del tutto precluso dall’esaminare il merito della sentenza straniera” e “non può considerare questioni che fanno parte del merito deciso dalla sentenza straniera”.
La domanda, ha affermato il giudice, era se il riconoscimento avrebbe “manifestamente comportato una violazione dell’ordine pubblico di Malta”.
L’Articolo 56A affronta la sua “prima vera prova giudiziaria”
L’Articolo 56A, o Bill 55, stabilisce che, “come principio di ordine pubblico”, i tribunali maltesi devono rifiutare il riconoscimento di determinate sentenze straniere collegate a servizi di gioco forniti sotto una licenza dell’Autorità di Gioco di Malta (Malta Gaming Authority, MGA). La disposizione afferma che “il Tribunale deve rifiutare il riconoscimento e/o l’esecuzione a Malta di qualsiasi sentenza e/o decisione straniera” legata ad azioni che minano la legittimità di tali servizi.
Uno degli argomenti del ricorrente riguardava la tempistica, sostenendo che l’Articolo 56A non dovesse applicarsi perché entrato in vigore dopo la sentenza austriaca e dopo l’avvio del procedimento maltese.
Il giudice Simiana ha respinto tale tesi, trattando l’Articolo 56A come una norma di natura procedurale. Il tribunale ha stabilito che “le modifiche alle leggi procedurali si applicano immediatamente anche ai procedimenti pendenti, salvo diversa previsione”.
Ghio, nel suo commento giuridico sul caso, ha sottolineato lo stesso punto, scrivendo che il giudice si è basato su “principi consolidati di diritto transitorio: le modifiche alla legge procedurale si applicano immediatamente ai procedimenti pendenti, a meno che non sia espressamente previsto diversamente”.
Il ricorrente ha inoltre sostenuto che l’Articolo 56A non dovesse applicarsi quando l’attività dell’operatore era vietata dalla legge austriaca. Il giudice Simiana ha respinto anche questo argomento, affermando che le norme austriache erano irrilevanti ai fini della definizione prevista dalla legge maltese.
Ordine pubblico e libertà di prestare servizi
La motivazione più ampia del tribunale collega la controversia al mercato interno dell’Unione Europea. Il giudice Simiana ha scritto che il riconoscimento della sentenza straniera avrebbe “l’effetto primario di incidere sulla solidità e validità della licenza concessa al resistente dalla Malta Gaming Authority”.
Il tribunale ha inquadrato la questione centrale come la capacità dell’operatore di fornire servizi oltre confine: “Il diritto di una persona stabilita in uno Stato membro dell’UE di prestare servizi in altri Stati membri è una delle libertà fondamentali”.
Secondo il giudice, tale diritto è “un diritto essenziale all’interno dell’ordinamento giuridico maltese”. Ha concluso che il riconoscimento “pregiudicherebbe in modo grave e irreparabile” quel diritto, e che “tale riconoscimento è contrario all’ordine pubblico di Malta”.
Ghio ha sostenuto che il giudice abbia deliberatamente evitato di riesaminare l’approccio austriaco in materia di licenze. “Il Tribunale ha avuto cura di precisare che non si stava pronunciando sulla compatibilità della legge austriaca sul gioco con il diritto dell’UE”, ha scritto Ghio, affermando che la decisione si fonda invece sulla valutazione se l’esecuzione a Malta avrebbe costituito “una manifesta violazione dell’ordine pubblico maltese”.
Il giudice Simiana ha infine accolto la terza eccezione dell’operatore, “respinge le domande del ricorrente”, e ha disposto che le spese “siano poste a carico del ricorrente”.
Ghio ha collocato la decisione nel più ampio scontro politico con Bruxelles, scrivendo: “Il ricorrente ha inoltre osservato che la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione contro Malta in relazione all’Articolo 56A”. L’Articolo 56A è attualmente oggetto di una procedura formale di infrazione avviata dalla Commissione Europea, che sostiene che la norma abusi dell’eccezione di ordine pubblico dell’UE per bloccare l’esecuzione transfrontaliera di sentenze nelle controversie di gioco. Ma, ha aggiunto Ghio, la risposta del tribunale è stata chiara: “Finché la Corte di Giustizia dell’Unione Europea non deciderà diversamente, la legge rimane in vigore e deve essere applicata”.
Rimani aggiornato sulle notizie più importanti dell’iGaming con la classifica delle Top 10 News di SiGMA. La più grande comunità mondiale dell’iGaming ti offre approfondimenti settimanali e offerte riservate agli iscritti. Unisciti oggi QUI.





