Gioco d’azzardo online e conti all’estero: la Corte UE apre al sequestro anche con insolvenza fuori dall’Unione
Una controversia legata alle perdite nel gioco d’azzardo online potrebbe contribuire a chiarire un nodo giuridico rilevante nel diritto europeo: è possibile congelare i conti bancari di un operatore di gambling anche quando la società è coinvolta in una procedura di insolvenza avviata al di fuori dell’Unione europea? Secondo le conclusioni dell’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea Rimvydas Norkus, presentate il 5 marzo 2026 nella causa C-716/24, la risposta dovrebbe essere affermativa.
Il caso riguarda una giocatrice residente in Germania che ha ottenuto dal tribunale di Francoforte una decisione esecutiva che impone a un operatore di gioco online il rimborso di circa 57.000 euro di perdite subite attraverso piattaforme di gambling su internet. Il debitore è una società con sede a Curaçao, giurisdizione frequentemente utilizzata nel settore del gioco online per registrare operatori che offrono servizi di gambling a livello internazionale.
Dopo aver ottenuto la sentenza favorevole, la giocatrice ha avviato un ulteriore passaggio legale per tentare di recuperare concretamente le somme. La ricorrente ha infatti chiesto alle autorità giudiziarie tedesche di individuare eventuali conti bancari della società in altri Stati membri dell’Unione europea, in particolare a Cipro, e di congelare tali fondi utilizzando la procedura europea di sequestro conservativo dei conti bancari prevista dal regolamento UE n. 655/2014.
Il dubbio giuridico sull’insolvenza in uno Stato terzo
Durante il procedimento è emerso un elemento che ha sollevato una questione giuridica significativa. Secondo il registro delle imprese di Curaçao, nei confronti della società di gambling era stata nel frattempo avviata una procedura di insolvenza.
Questo sviluppo ha posto un interrogativo cruciale: una procedura fallimentare aperta in un Paese al di fuori dell’Unione europea, ma riconosciuta dal diritto nazionale di uno Stato membro, può impedire l’utilizzo dello strumento europeo di sequestro conservativo dei conti bancari?
Il tribunale superiore regionale di Francoforte ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di rivolgersi alla Corte di giustizia dell’Unione europea per chiarire l’interpretazione del regolamento europeo sul sequestro conservativo dei conti bancari. In particolare, la questione riguarda l’articolo 2 del regolamento, che esclude dall’ambito di applicazione dello strumento i crediti nei confronti di debitori soggetti a procedure di insolvenza.
L’interpretazione dell’avvocato generale
Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Rimvydas Norkus ha sostenuto che tale esclusione non dovrebbe essere applicata automaticamente alle procedure di insolvenza avviate in Paesi terzi. Secondo la sua analisi, il regolamento europeo sul sequestro conservativo si riferisce esclusivamente alle procedure di insolvenza disciplinate dal diritto dell’Unione europea e aperte negli Stati membri, come previsto dal regolamento europeo sulle insolvenze.
Nel caso in esame, la procedura concorsuale è stata avviata a Curaçao, un territorio che dal punto di vista giuridico è considerato uno Stato terzo rispetto all’Unione europea. Le decisioni adottate in questi ordinamenti non rientrano nel sistema di riconoscimento automatico previsto dal regolamento europeo sulle insolvenze.
Questo sistema si fonda sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri dell’Unione. In base a tale principio, una procedura fallimentare aperta in uno Stato membro viene automaticamente riconosciuta negli altri Paesi dell’UE, garantendo l’estensione uniforme degli effetti dell’insolvenza e assicurando che i creditori siano trattati in modo equo.
Il rischio di frammentazione normativa
Secondo l’avvocato generale, estendere automaticamente l’esclusione prevista dal regolamento anche alle procedure aperte in Stati terzi potrebbe creare una significativa frammentazione normativa.
Se la questione venisse lasciata alla discrezionalità dei singoli ordinamenti nazionali, alcuni Stati membri potrebbero rifiutare l’emissione di un’ordinanza di sequestro perché riconoscono la procedura di insolvenza straniera, mentre altri potrebbero autorizzarla. Una simile situazione comprometterebbe l’applicazione uniforme dello strumento europeo e ne ridurrebbe l’efficacia.
Il regolamento sul sequestro conservativo dei conti bancari è stato introdotto proprio con l’obiettivo di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti all’interno dell’Unione europea. Questo strumento consente ai creditori di ottenere rapidamente il congelamento di fondi presenti su conti bancari in altri Stati membri, impedendo che il debitore possa trasferire o prelevare le somme prima dell’esecuzione della decisione giudiziaria.
Il ruolo della fase di esecuzione
Secondo l’interpretazione proposta dall’avvocato generale, l’apertura di una procedura di insolvenza in uno Stato terzo non dovrebbe impedire a un giudice di uno Stato membro di emettere un’ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari.
Questo non significa tuttavia che la procedura fallimentare straniera sia irrilevante. Norkus sottolinea infatti che la tutela della parità di trattamento tra i creditori può essere garantita nella fase successiva, cioè durante l’esecuzione concreta dell’ordinanza nello Stato in cui si trovano i conti bancari.
In quella fase le autorità nazionali potranno valutare gli effetti della procedura di insolvenza eventualmente riconosciuta e verificare se il congelamento dei fondi sia compatibile con le regole applicabili al caso specifico.
Implicazioni per il settore del gioco online
Le conclusioni dell’avvocato generale non sono vincolanti per la Corte di giustizia dell’Unione europea, ma nella pratica spesso anticipano l’orientamento della decisione finale. Se la Corte dovesse confermare questa interpretazione, la pronuncia potrebbe avere conseguenze significative anche per il settore del gioco d’azzardo online.
Molti operatori del gambling digitale operano infatti attraverso strutture societarie registrate in giurisdizioni offshore o extraeuropee, tra cui Curaçao, Malta, Gibilterra o altri territori con regimi fiscali e normativi specifici. Secondo diversi studi di settore, il mercato globale del gioco online continua a crescere rapidamente e nel 2024 ha superato i 95 miliardi di dollari di ricavi, secondo le stime di Statista e H2 Gambling Capital.
La natura transnazionale del settore rende particolarmente complesso il recupero dei crediti e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie quando le società coinvolte hanno sede al di fuori dell’Unione europea ma operano economicamente all’interno del mercato europeo.
Una possibile svolta per le azioni legali dei giocatori
Il caso evidenzia una delle principali criticità del contenzioso europeo sul gambling online. Numerosi operatori hanno sede in giurisdizioni offshore e gestiscono i flussi finanziari attraverso conti bancari distribuiti in diversi Stati membri dell’Unione.
Se la Corte di giustizia dovesse confermare l’interpretazione proposta dall’avvocato generale, gli strumenti europei di sequestro dei conti bancari potrebbero diventare un elemento decisivo nelle azioni legali avviate dai giocatori per ottenere il rimborso delle perdite subite.
Una simile evoluzione rafforzerebbe il quadro giuridico europeo per il recupero dei crediti transfrontalieri e potrebbe aumentare la pressione sugli operatori di gioco online che operano attraverso strutture societarie offshore ma raccolgono giocatori all’interno del mercato europeo.
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