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Malta, il ddl 55 sotto accusa: per l’Avvocato Generale della Corte UE è incompatibile con il diritto europeo

Isaac Saliba
Scritto da Isaac Saliba
Tradotto da Mara Armenante

Un Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CJEU), il diplomatico cipriota Nicholas Emiliou, ha presentato il proprio parere e le proprie osservazioni in merito alla Causa C‑683/24, Spielerschutz Sigma.
Il caso riguarda una richiesta di pronuncia pregiudiziale da parte di un tribunale austriaco su una disposizione della Legge sul Gioco di Malta (Maltese Gaming Act). Emiliou ha inoltre affrontato alcuni aspetti del Bill 55 di Malta e il modo in cui questo interagisce con il diritto dell’Unione Europea.

Secondo l’Avvocato Generale, la richiesta del tribunale austriaco è stata dichiarata inammissibile. La motivazione fornita è che una risposta ai quesiti sottoposti non è necessaria per risolvere la controversia pendente davanti al tribunale austriaco. Tuttavia, ha anche affermato che l’Articolo 56A della Legge sul Gioco di Malta non è compatibile con il diritto dell’UE.

Articolo 56A (Bill 55)

Introdotto nel 2023 come parte del Bill 55, l’Articolo 56A stabilisce che i tribunali maltesi devono rifiutare di riconoscere e/o eseguire a Malta qualsiasi sentenza straniera che, in sostanza, accolga una domanda contro un operatore di gioco con licenza maltese basata sull’illegalità dei servizi forniti da tale operatore in uno Stato membro, qualora tali servizi fossero leciti secondo la legge maltese.

In un comunicato stampa diffuso dalla Direzione Comunicazione della CJEU (CJEU’s Communications Directorate), è stato dichiarato che la questione centrale individuata da Emiliou nella Causa C‑683/24 non è se l’Articolo 56A sia compatibile con il diritto dell’UE, ma se la valutazione svolta dal consulente legale all’epoca fosse diligente.

Il comunicato afferma che tale valutazione è disciplinata dal diritto nazionale e di norma comporta un confronto con la condotta che ci si aspetterebbe da un professionista legale ragionevole, prudente e ben informato. Aggiunge inoltre che ciò che conta non è se il parere si riveli corretto, ma se fosse ragionevolmente difendibile alla luce del quadro giuridico e delle informazioni disponibili al momento.

Secondo il comunicato, una valutazione di questo tipo esula dalla competenza della CJEU nell’ambito delle pronunce pregiudiziali. La Corte può interpretare il diritto dell’UE, ma non può stabilire se un parere legale fosse plausibile o sufficientemente diligente.

La Direzione Comunicazione della CJEU ha aggiunto che il caso sottostante in Austria riguarda la verifica della diligenza e della ragionevolezza del parere legale al momento in cui è stato fornito. Ciò significa che il caso, nella sua essenza, non riguarda la conformità dell’Articolo 56A al diritto dell’UE.

L’Articolo 56A ritenuto incompatibile con il diritto dell’UE

Emiliou ha dichiarato che una misura nazionale come l’Articolo 56A è «manifestamente incompatibile» con il diritto dell’UE, in particolare con il Regolamento Bruxelles I bis (Brussels I bis Regulation).
La Direzione Comunicazione della CJEU ha affermato che, ai sensi di tale regolamento, «le sentenze emesse dai tribunali degli Stati membri che accolgono le richieste di restituzione dei giocatori contro operatori di gioco online maltesi devono, di fatto, essere riconosciute ed eseguite in tutti gli Stati membri, inclusa Malta».

L’Avvocato Generale ha affermato che Malta non può invocare la clausola dell’ordine pubblico per rifiutare il riconoscimento di sentenze emesse da tribunali stranieri basandosi unicamente sulla convinzione che il diritto dell’UE sia stato applicato in modo errato nella decisione.

Emiliou ha osservato che l’Articolo 56A «si fonda evidentemente su un’interpretazione particolarmente estensiva» della libertà di prestazione dei servizi. Ha aggiunto che l’interpretazione secondo cui una licenza maltese consentirebbe agli operatori di offrire i propri servizi liberamente e lecitamente in tutta l’UE, purché rispettino la legge maltese, è stata «costantemente respinta» dalla CJEU.

Ha inoltre precisato che il principio del “paese d’origine” non si applica al settore del gioco d’azzardo online. Ha aggiunto che gli Stati membri non sono obbligati a riconoscere le licenze di gioco rilasciate da altri Stati membri, anche se possono scegliere di farlo.

La Direzione Comunicazione della CJEU ha riassunto che gli altri Stati membri sono quindi legittimati ad applicare le proprie normative sul gioco agli operatori con licenza maltese.

Contenziosi in corso

Sebbene il parere dell’Avvocato Generale Emiliou non sia vincolante per la CJEU, esso costituisce un’ulteriore osservazione e interpretazione nell’ambito dei contenziosi regolatori in corso riguardanti il quadro normativo del gioco online di Malta e il suo rapporto con le leggi degli altri Stati membri dell’UE.

La Corte Suprema dell’Austria ha recentemente stabilito che gli amministratori delle società possono essere ritenuti responsabili delle perdite nei contenziosi relativi al gioco online qualora vengano accertate violazioni della normativa extracontrattuale.

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