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Gaming online: il Tribunale di Roma riaccende il tema dei domini confondibili

Manfredi Bertelli
Scritto da Manfredi Bertelli

Secondo quanto riportato da Jamma, quotidiano online specializzato nel settore del gioco pubblico, una sentenza del 28 aprile 2026 del Tribunale di Roma sottolinea il ruolo centrale dei marchi e dei nomi di dominio nel mercato italiano del gioco online, in cui l’identità digitale degli operatori è diventata un asset sempre più sensibile anche sul piano legale.

La vicenda riguarda una controversia tra gli operatori attivi nel mercato italiano del gioco online, Bgame, Sport Network ed E-Play24 Ita Limited, sull’utilizzo del segno “Begame Star” e di alcuni domini collegati. Secondo la ricostruzione pubblicata dal quotidiano, la Sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Roma ha accolto parzialmente le domande di Bgame, ritenendo che l’uso del marchio e dei domini contestati potesse generare un rischio di confusione con il segno “bgame”.

Il caso tra Bgame, Sport Network ed E-Play24

Il punto centrale non riguarda soltanto la somiglianza tra due denominazioni commerciali. Nel settore del gaming online, infatti, un dominio non è un semplice indirizzo tecnico: è spesso il primo punto di contatto tra l’operatore e l’utente. Contribuisce, infatti, alla riconoscibilità del brand e può incidere sulla percezione dell’affidabilità della piattaforma.

Come riportato dal quotidiano, il Tribunale di Roma avrebbe ritenuto che i domini “begamestar.it” e “begamestar.sport” fossero troppo vicini a “bgame.it”, sia sul piano fonetico sia su quello visivo e concettuale. In particolare, l’elemento “begame” sarebbe stato considerato idoneo a richiamare il segno “bgame”, anche perché le parti operavano nello stesso settore, offrendo servizi riconducibili al betting e al casinò online. L’aggiunta della parola “Star” non sarebbe stata sufficiente, secondo il Tribunale, a escludere il rischio di confusione o di agganciamento commerciale tra le diverse piattaforme.

Perché la decisione conta per il mercato italiano

La decisione assume rilievo anche nel contesto regolatorio italiano. In un settore segnato dal divieto di pubblicità di giochi e scommesse introdotto dall’articolo 9 del Decreto Dignità, la riconoscibilità di un operatore attraverso il nome, il dominio e la presenza digitale ha assunto un peso ancora maggiore.

In un settore in cui la pubblicità di giochi e scommesse è soggetta a divieti specifici, il modo in cui un operatore si presenta online assume un’importanza ancora maggiore. Nome, dominio e veste grafica della piattaforma non servono solo a distinguersi sul mercato: possono incidere anche sul rischio che l’utente associ due servizi allo stesso soggetto commerciale.

Marchio debole, ma comunque tutelabile

Un aspetto interessante della pronuncia riguarda la natura del marchio Bgame. Il Tribunale non avrebbe accolto le contestazioni sulla sua invalidità, pur riconoscendo la presenza dell’elemento “game”, termine descrittivo e ampiamente utilizzato nel settore. Il marchio sarebbe quindi stato considerato tutelabile, ma con una capacità distintiva limitata. Questa distinzione è rilevante: un marchio “debole” può comunque essere protetto, ma gode di una tutela più ristretta rispetto a un segno fortemente distintivo.

In pratica, i concorrenti possono avere margini più ampi nell’utilizzo di varianti o combinazioni simili, purché l’impressione complessiva non generi confusione presso il pubblico.

Stop ai domini contestati, ma niente risarcimento

Nel caso specifico, il Tribunale di Roma avrebbe distinto tra alcune versioni grafiche successive, ritenute sufficientemente differenziate, e l’uso contestato del segno “Begame Star” e dei relativi domini. Per questi ultimi, sarebbe stata disposta la cessazione dell’utilizzo e il trasferimento a favore di Bgame, con una penale di 500 euro in caso di violazioni o ritardi nell’esecuzione.

Non è stata invece riconosciuta alcuna richiesta risarcitoria. Secondo quanto riportato da Jamma, Bgame non avrebbe fornito una prova sufficiente di un danno economico concreto e direttamente collegato all’utilizzo dei segni contestati.

Un segnale per gli operatori

Al di là dell’esito della controversia, la vicenda mostra quanto i marchi e i domini siano diventati centrali nel gaming online. In un mercato come quello italiano, in cui la pubblicità è fortemente limitata, la riconoscibilità digitale di un operatore assume un valore ancora maggiore.

Il punto, quindi, non riguarda solo la somiglianza tra due nomi, ma anche il rischio che un utente possa associare piattaforme diverse allo stesso soggetto commerciale. Per gli operatori, la conseguenza più concreta potrebbe consistere in una maggiore attenzione preventiva nella scelta dei nomi, dei domini e dell’identità visiva.

La decisione del Tribunale di Roma può essere letta come un segnale rilevante per gli operatori: nel gioco online, la tutela del brand non è più solo una questione di marketing, ma anche di posizionamento, fiducia e continuità commerciale.

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